((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_206384’]=__lxGc__[‘s’][‘_206384’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_604341’]={‘i’:__lxGc__.b++};
Il Sassuolo perde il ricorso per lo 0-3 a tavolino subito dopo la gara al Mapei Stadium con il Pescara, assegnato dal giudice sportivo. Il provvedimento era stato confermato dalla Corte sportiva d’Appello, la causa della sanzione è stata la sostituzione di Politano con Ragusa ,durante la gara terminata sul campo 2-1 per i neroverdi. Il club emiliano era stato punito
” “per la non osservanza di quanto previsto dalla
normativa federale che impone, ai fini della utilizzabilita’ di
un calciatore, l’inserimento dello stesso nell’ambito della
cosiddetta “lista dei 25″, da comunicarsi alla Lega entro le ore
12 del giorno precedente la gara”.
normativa federale che impone, ai fini della utilizzabilita’ di
un calciatore, l’inserimento dello stesso nell’ambito della
cosiddetta “lista dei 25″, da comunicarsi alla Lega entro le ore
12 del giorno precedente la gara”.
Il
Sassuolo, dopo la decisione del giudice sportivo, aveva fatto
ricorso alla Corte sportiva d’appello della Figc e poi al Collegio di Garanzia, in entrambi i casi il risultato era stato negativo.
Sassuolo, dopo la decisione del giudice sportivo, aveva fatto
ricorso alla Corte sportiva d’appello della Figc e poi al Collegio di Garanzia, in entrambi i casi il risultato era stato negativo.
Riportiamo un estratto della sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del Coni:
” Il Collegio di Garanzia dello Sport
… HA RESPINTO il ricorso (iscritto al R.G. n. 67/2016) presentato, il
17 novembre 2016, dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino
Pescara 1936 S.p.a. per l’impugnazione della decisione della Corte
Sportiva d’Appello Nazionale presso la FIGC (C.U. n. 030/CSA del 18
ottobre 2016) di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata con
C.U. n. 24 del 30 agosto u.s.)”, “che ha irrogato, in capo alla società ricorrente, ex art. 17,
comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione
della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto
u.s., con il risultato di 0-3 in favore del Pescara,
per l’asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente
normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini
della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento dello stesso
nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a
mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara. Ha,
altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di
legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana
Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.)”.
… HA RESPINTO il ricorso (iscritto al R.G. n. 67/2016) presentato, il
17 novembre 2016, dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino
Pescara 1936 S.p.a. per l’impugnazione della decisione della Corte
Sportiva d’Appello Nazionale presso la FIGC (C.U. n. 030/CSA del 18
ottobre 2016) di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata con
C.U. n. 24 del 30 agosto u.s.)”, “che ha irrogato, in capo alla società ricorrente, ex art. 17,
comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione
della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto
u.s., con il risultato di 0-3 in favore del Pescara,
per l’asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente
normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini
della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento dello stesso
nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a
mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara. Ha,
altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di
legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana
Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.)”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
var _lwl = _lwl || [];
_lwl.push([‘id’, ‘580a48ab92cde7d8331391db’]);
_lwl.push([‘id’, ‘581ced4192cde7a95e1cf70d’]);
(function() {
var lwl = document.createElement(‘script’); lwl.type = ‘text/javascript’; lwl.async = true;
lwl.src = ‘//sd.linkwelove.com/widget/js/lwl.js’;
var lwls = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; lwls.parentNode.insertBefore(lwl, lwls);
})();